Si rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n 73 del 14 luglio 2020 per l’attuazione della direttiva UE 2018/2002 sull’efficienza energetica, il quale introduce alcune modifiche al D.Lgs 102/2014.
Tra le novità introdotte si segnalano:
– non sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica le grandi imprese che presentano consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep;
– al fine di favorire il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese saranno promossi bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001 nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030;
– sarà avviato un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse;
– le imprese energivore che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche o che in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000;
– in aggiunta alle sanzioni previste dal D.Lgs 102/2014 articolo 16 (comprese tra 4.000-40.000 € nel caso di mancata realizzazione della diagnosi energetica e tra 2.000-20.000 € per diagnosi energetiche non conformi), il MISE, in caso di accertata violazione, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Il presente decreto entra in vigore in data 29/07/2020.
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