Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto del 2 marzo 2018, ha introdotto il concetto di imprese gasivore. Ha inoltre avviato l’iter per l’implementazione delle agevolazioni per le aziende a forte consumo.
La definizione di impresa gasivora
In base al decreto ministeriale, sono considerate imprese gasivore tutte quelle che hanno un consumo medio di gas naturale superiore a 1 milione di kWh/anno (pari a 94.582 Smc) e che in parallelo rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori determinati dall’allegato 3 delle Linee Guida CE (2014/C 200/01), quindi, a titolo esemplificativo, quelli del tessile, della carta, del vetro, della ceramica, l’elettronica o il siderurgico;
- oppure operano nei settori definiti nell’allegato 5 delle Linee Guida CE (2014/C 200/01) (quindi, per esempio nei settori alimentare, plastica, gomma, farmaceutico, automotive) e hanno un indice di intensità gasivora positivo in relazione al VAL superiore al 20%.
Le agevolazioni per le imprese gasivore
Il decreto stabilisce che dal 01 Luglio 2018 le imprese con un consumo di gas naturale superiore a 1.000.000 Smc/anno e che utilizzano il gas almeno all’80% come materia prima per uso non combustibile saranno esentate dal pagamento delle componenti tariffarie RE (distribuzione) e RET (trasporto).
La coesistenza delle agevolazioni su forniture elettriche e gas naturale
Il decreto ministeriale ha stabilito inoltre che potranno coesistere le agevolazioni sulla fornitura elettrica e sul gas naturale. Ciò sarà possibile purché venga garantita una contribuzione minima agli oneri generali di sistema.
Questo aspetto, così come le modalità di inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas e i relativi livelli di agevolazione, verranno chiariti meglio da successivi decreti del MISE.